Chi è ARERA
Per le l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ( AERERA ) che con la delibera 727/2022/R/eel ha approvato Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD)
Che cos’è il TIAD
Il TIAD è il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso che disciplina le modalità per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21 relativi alle Comunità Energetiche Rinnovabili ( CER ).
Cosa sono i DL 199/21 e il 210/21
Sono i decreti che definiscono le CER la loro natura nel pricipio della condivisione dell’energia
Quale delibera sostituisce
Il TIAD fa seguito e sostituisce la delibera 318/2020/R/eel a partire dall’ultima data tra il 1° marzo 2023 e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Così come previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 199/21.
Le configurazioni per l’autoconsumo diffuso oggetto del TIAD sono:
- sistemi di autoconsumo individuale da fonti rinnovabili «a distanza» con linea diretta per
i quali il produttore e il cliente abbiano richiesto di accedere alla regolazione prevista per
le forme di autoconsumo che utilizzano la rete pubblica; - sistemi di autoconsumo individuale da fonti rinnovabili «a distanza» privi di linea diretta;
- sistemi di autoconsumo individuale da clienti attivi «a distanza» privi di linea diretta;
- gruppi di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente;
- gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente;
- comunità energetiche rinnovabili;
- comunità energetiche di cittadini.
I punti essenziali del TIAD sono i seguenti:
- Vengono richiamate, senza ulteriori puntualizzazioni, le definizioni previste dai decreti
legislativi 199/21 e 210/21 per tutte le varie configurazioni per l’autoconsumo diffuso.
Distinguendo tra energia elettrica condivisa nella zona di mercato, energia elettrica
autoconsumata nell’area sottesa alla medesima cabina primaria ed energia incentivata
come da disposizioni normative - Ai fini della valorizzazione dell’autoconsumo diffuso, viene confermato il modello
regolatorio virtuale di cui alla deliberazione 318/2020/R/eel, adattandolo alle nuove
disposizioni normative. Esso consente di valorizzare l’autoconsumo diffuso in modo
efficiente garantendo a tutti i clienti finali e ai produttori di mantenere i propri diritti
attualmente salvaguardati ed i propri doveri. Ad esempio il diritto di scegliere
liberamente il proprio fornitore indipendentemente dai rapporti legati all’autoconsumo. - Poiché la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso è ora riferita all’area sottesa alla
cabina primaria (e non più alla cabina secondaria), vengono delineati i criteri sulla base
dei quali i gestori di rete individuano, in modo convenzionale, le aree sottese a
ciascuna cabina primaria a partire dalla reale configurazione delle reti elettriche e
introducendo correttivi di carattere geografico. Si prevede che la prima identificazione
delle aree abbia una validità breve (7 mesi) e sia sottoposta a consultazione da parte dei
distributori. Ciò al fine di apportare tempestivamente eventuali correzioni. A seguire il
periodo di validità delle aree, che rileva per nuove configurazioni, è pari a 2 anni. - Vengono semplificate, rispetto alla deliberazione 318/2020/R/eel, le procedure
operative per la costituzione e la gestione delle configurazioni per l’autoconsumo
diffuso. In particolare, si prevede che le aree siano fruibili on-line. Inizialmente sui siti
internet dei singoli distributori e, a seguire, sul sito internet del GSE. Evitando che i
referenti delle configurazioni debbano interfacciarsi con i distributori come avviene nel
periodo transitorio. Inoltre, si prevede che l’accesso alle configurazioni, da un punto di
vista geografico, sia effettuato e verificato sulla base dell’indirizzo di fornitura (noto a
tutti). E non sulla base dell’indirizzo del punto di connessione. Infine, si prevede che le
verifiche di appartenenza geografica alle configurazioni per l’autoconsumo siano gestite
autonomamente dal GSE. Eventualmente con il supporto dei distributori. - Sono definite le modalità con cui il GSE (soggetto deputato all’applicazione del
modello regolatorio virtuale nei confronti delle configurazioni in oggetto e dei relativi
soggetti referenti):- quantifica l’energia elettrica autoconsumata su base oraria;
- ripartisce l’energia elettrica autoconsumata per ciascun impianto di produzione afferente
alla configurazione; - determina la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata. Non necessariamente
applicata a tutta l’energia elettrica autoconsumata; - pone le basi per l’applicazione dell’incentivo ove spettante. Non necessariamente
applicato a tutta l’energia elettrica autoconsumata e oggetto di definizione a cura del
Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- Vengono definite le modalità per la messa a disposizione dei dati di misura necessari per
la valorizzazione dell’autoconsumo, in modo analogo alla deliberazione 318/2020/R/eel. Tali
modalità potranno essere oggetto di evoluzione, con i tempi necessari, utilizzando il Sistema
Informativo Integrato. Evitando, cioè, un canale comunicativo diretto tra distributori e GSE.
Viene rimandata a successivi provvedimenti la definizione delle modalità per lo scomputo in
bolletta dell’energia elettrica autoconsumata nel caso di clienti finali domestici. Ciò anche
tenendo conto delle criticità sollevate sul medesimo istituto (oltre che sulle relative modalità
operative, pur semplificate) dai soggetti interessati nell’ambito della consultazione.
Si prevede infine che dalla data da cui il TIAD troverà applicazione, le configurazioni per
l’autoconsumo collettivo in edifici e condomini e le comunità energetiche già esistenti
confluiranno nel TIAD. Ciò non comporta nessun cambiamento per le prime. Mentre per le
seconde viene rivisto, in lieve riduzione, il contributo per la valorizzazione dell’autoconsumo.
Ciò a fronte della possibilità di estendersi all’interno di un’area più estesa (zona di mercato per
energia condivisa e area sottesa a cabina primaria, senza più il limite della sola cabina
secondaria) e di poter includere nella comunità energetica rinnovabile anche impianti di potenza
superiore a 200 kW.
La modifica più rilevante rispetto alla deliberazione 318/2020/R/eel è l’aggiornamento
della valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata per le sole comunità
energetiche (non anche per edifici e condomini), per effetto dell’ampliamento dell’area
di riferimento. Ora la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso è pari alla parte variabile
della tariffa di trasmissione. Escludendo la parte variabile della tariffa di distribuzione in
quanto la rete di distribuzione viene pienamente utilizzata.
Quali sono gli step per l’ottenimento dei benefici
- STEP 1 – Verifica GRATUITA per diagnosi energetica per verificare se effettivamente occorre avere una visione puntuale di tutti i consumi energetici.
- STEP 2 – diagnosi energetica Successivamente all’avvenuta verifica si passa ad analizzare l’energia utilizzata e possibili criticità.
- STEP 3 – applicazione delle nuove tecnologie e beneficio economico .