Come fare con come fare con il compenso straordinario all’amministratore di condominio in detrazione nel Superbonus 110% ?? Questa è la domanda che spesso mi sento dire dai General Contract che operano nell’amibo del Super Bonus 110.
Cosa dice la circolare n. 30/E dell’Agenzia delle Entrate
La circolare n. 30/E dell’Agenzia delle Entrate dice che
il compenso straordinario all’amministratore di condominio non può essere oggetto dello sconto in fattura, né di cessione, secondo quanto previsto dall’articolo 121 del decreto “Rilancio”
In questa circolare n. 30/E dell’Agenzia delle Entrate specifica appunto che il compenso straordinario all’amministratore di condominio non può essere oggetto dello sconto in fattura, né di cessione, secondo quanto previsto dall’articolo 121 del decreto “Rilancio”.
Perchè stabilisce questo la circolare ?
L’amministratore, infatti, svolge le proprie funzioni in conformità al mandato del condominio ed eventuali compensi, anche extra, riconosciuti anche se riferiti alla gestione (straordinaria) dei lavori, non possono rientrare tra le spese che danno diritto alla detrazione del 110%, costituendo ordinari obblighi amministrativi.
Sono coinvolte anche le onlus e le organizzazioni di volontariato
Inoltre la nuova circolare chiarisce che le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono fruire dell’agevolazione senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto di intervento.
Non opera neanche la limitazione delle due unità immobiliari. Il Superbonus spetta per tutti gli interventi trainati e trainanti, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile.
Gli istituti autonomi case popolari
Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi relativamente a interventi ammessi al Superbonus, eseguiti da istituti autonomi di case popolari (Iacp) comunque denominati che optano per lo “sconto in fattura”, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, non si applica lo split payment.
Nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, via libera al Superbonus anche se l’intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio
Anche un solo edificio del condominio
a condizione che siano rispettati, in relazione al fabbricato interessato, i requisiti dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico, certificati dai previsti Ape.
Alcune precisazione dell’ADE
L’Agenzia fornisce precisazioni riguardo i casi nei quali si può ritenere che una unità immobiliare abbia “accesso autonomo dall’esterno”, ad esempio: all’immobile si accede direttamente da
- una strada, pubblica
- da una strada privata o
- in multiproprietà o
- da un passaggio come
- cortile
- giardino o
- scala esterna
comune ad altri immobili che affaccia su strada o da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione; all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.
Interventi su pertinenza
La circolare affronta anche il tema degli interventi trainanti, chiarendo che possono essere eseguiti anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dal fatto che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale, a condizione che sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto “Rilancio”.
Gli impianti fotovoltaici
Inoltre, l’installazione di impianti fotovoltaici, spiega la circolare n. 30/E, rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica o che si esegua un intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo. Ai fini del Superbonus l’installazione di questi impianti è ammessa anche se effettuata sulle pertinenze degli edifici e unità immobiliari.
Impianto termico centralizzato
Riguardo ai limiti di spesa, in caso di intervento sull’impianto termico centralizzato, l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione deve essere calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari, in continuità con la prassi in materia di ecobonus e sismabonus. È irrilevante la circostanza che le pertinenze siano o meno servite dall’impianto termico.
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