L’idea è nata dalla Clean Energy for all’European Package (CEP), basato su una proposta della
Commissione del novembre 2016 che definisce gli obiettivi e la strategia energetica
dell’Unione Europea per i prossimi anni.
Il CEP, costituito da quattro regolamenti e quattro direttive, pone al centro delle politiche energetiche dell’Unione i consumatori, affidando loro un ruolo chiave nel raggiungimento degli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione fissati a Parigi nel corso della riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sui cambiamenti climatici (COP 21) nel 2015.
Il ruolo dei consumatori finali e dei singoli Stati
Il pacchetto di misure rende centrale il ruolo dei consumatori finali dei singoli Stati Membri nei mercati dell’energia, offrendo loro l’opportunità di scegliere le fonti di approvvigionamento, di produrre e vendere energia autonomamente.
Viene riconosciuto il ruolo di auto consumatore o cliente attivo
Per la prima volta viene riconosciuto non solo il ruolo del singolo attore (in qualità di autoconsumatore o di cliente attivo), ma anche l’intervento collettivo per il raggiungimento di risultati ambientali e sociali che possano favorire la transizione energetica dalle fonti fossili alle rinnovabili.
le direttive che hanno una particolare rilevanza
Sono due le direttive che hanno una particolare rilevanza rispetto alla centralità degli utenti finali nel processo di transizione. Si tratta :
- della Direttiva (UE) 2001/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (RED II) e
- della Direttiva (UE) 944/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (IEM).
La direttiva RED II nasce per favorire lo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili sul
territorio dell’Unione, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini e più in generale dei clienti finali
La direttiva RED II introduce modelli di partecipazione a complessità crescente, definendo e normando l’autoconsumo singolo, l’autoconsumo collettivo (nel quale, per esempio, l’energia prodotta dall’impianto realizzato sul tetto di un condominio può essere messa a disposizione anche dei singoli condòmini e non più solo dei servizi comuni dell’edificio), e le Comunità dell’Energia Rinnovabile (CER).
La RED ll e l’auto consumatore di energia rinnovabile
La RED II definisce innanzitutto “l’autoconsumatore di energia rinnovabile” come un “cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o
professionale principale”.
Quanti sono come minimo gli auto consumatori di energia rinnovabile
La direttiva definisce quindi gli “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” come un “gruppo di almeno due autoconsumatori di
energia rinnovabile che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio”.